Efficienza energetica: incentivi al 65%

Con il Decreto Legge n.83 del 4 giugno 2013 viene recepita la Direttiva Europea 31/2010/UE (Energy Performance Building Directive) . Il nuovo Decreto Legge entra in vigore il 6 giugno 2013 ma dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni. La detrazione fiscale per opere di riqualificazione energetica passa dal 55% al 65%.

Ecco le novità:

LA DETRAZIONE DEL 65%

Interesserà gli interventi strutturali riguardanti l’involucro edilizio volti a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia.
Varrà per le spese documentate e sostenute a partire dalla data di pubblicazione del decreto sulla GU fino al 31 dicembre 2013 per quanto riguarda gli interventi privati, mentre  fino al 31 dicembre 2014 per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio spetterà la detrazione dell’imposta lorda ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Dalla detrazione del 65% sono escluse le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, per impianti geotermici a bassa entalpia e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Questi interventi sono infatti già agevolati dal Conto Termico.
Viene prorogata invece fino al 30 giugno 2014 la detrazione per interventi realizzati in parti comuni di condomini, così come definiti dagli art. 1117 e 1117-bis del Codice Civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. In questo caso la detrazione è salita dal 55 al 65%.

LA DETRAZIONE DEL 50%

Il decreto conferma la detrazione al 31 dicembre per interventi di ristrutturazione edilizia. Il limite di spesa fissato è di 96 mila euro. La novità è che ora la detrazione si applica anche alle spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per chi già sfrutta la detrazione del 36-50%. La detrazione delle spese per i mobili sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e andrà calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

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